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2020
Informativa
Cari Colleghi, in questi giorni e precisamente il 5 febbraio 2020 è stata pubblicata la Gazzetta Ufficiale numero 29, Serie Generale, in cui sono riportati integralmente i testi di due Decreti Legislativi:
- DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172
- DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173
Durante la lettura ho individuato due articoli, che ritengo d’interesse per molti dei nostri Soci. Nello specifico, mi riferisco al contenuto delle pagine 174 e 176 della Gazzetta (all’interno del DLL n. 173 del 27 dicembre 2019), sono state introdotte alcune modifiche al Codice di Ordinamento Militare (C.O.M.).
L’attuale art. 988 (C.O.M.) è integrato con l’articolo 988-bis, che recita come segue:
«Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di complemento)
- L’Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, purché non abbia superato il 60° anno di età.»
La modifica in questione porta il limite per essere richiamati in servizio all’età di 60 anni, limite che precedentemente era fissato a 55 anni.
Una ulteriore modifica, riguarda l’articolo 1000 del C.O.M.
Il testo delle lettere a),b) e c), del comma 1, dell’art. 1000 del C.O.M è così modificato:
«Art. 1000 (Cessazione dell’appartenenza al complemento) –
1. L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) Esercito italiano: 55 anni;
b) Marina militare: 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;
d) omissis.».
Con la speranza che le informazioni sopra riportate siano di vostro interesse, porgo un cordiale arrivederci.
Ten. (c.a.) Alberto Cannavò
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