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Disposizioni del Ministero dell'Interno sull'uso della sciabola

 

Nel 1961 è stato reintrodotto l'uso della sciabola per gli Ufficiali e i Sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato e con il Foglio d'Ordini 31 0tt. 1961 – Dispensa 20 ne sono state stabilite le caratteristiche, mentre con altre circolari sono state definite le occasioni nelle quali farne uso.

Ne consegue che il personale in servizio non ha l'obbligo di denunciare il possesso della sciabola, in quanto in talune circostanze è obbligatorio portarla a corredo dell'uniforme.
Tuttavia, con la cessazione del servizio attivo, supponendo non più previsto l'uso dell'uniforme, la sciabola viene considerata a tutti gli effetti un'arma, quindi soggetta alla normativa prevista dalla pubblica sicurezza.
A fronte di tale situazione, la Presidenza nazionale UNUCI ha ritenuto opportuno interessare il Ministero dell'Interno, rappresentando come la sciabola non fosse stata data in dotazione come arma di difesa o di offesa, ma solo come un simbolo del comando legato alla tradizione militare.
Del resto anche l'Ufficiale in congedo in determinate occasioni può vestire l'uniforme e ed essere obbligato a portare la sciabola. A completamento di quanto rappresentato al succitato Ministero, la Presidenza nazionale ha anche unito, tra l'altro, una relazione tecnica redatta da personale della Direzione Armamenti Terrestri di SEGREDIFESA.
La risposta è pervenuta con la lettera 557/PAS/U/010797/10171(20) del 20/07/2015 del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale (che di seguito si riporta, con la quale si mette in evidenza che, ove la sciabola sia munita della punta e del taglio, è soggetta alla disciplina giuridica del T.U.L.P.S. che prevede norme per l'acquisto, la detenzione e il trasporto delle armi.
Laddove, invece, la sciabola sia priva dei citati elementi (punta e/o taglio) la stessa non va considerata un'arma, con la conseguenza che il suo possesso non necessita delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa di pubblica sicurezza.
Si consigliano i Soci detentori di sciabola con le caratteristiche indicate, di fare copia del documento e tenerlo a disposizione nel caso che da parte di qualche agente gli venga richiesta la documentazione per il possesso di un'arma.

 Lettera del ministero

 

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